normativa fiscale
Le norme per il trattamento fiscale dei buoni pasto.
I vantaggi fiscali dei buoni pasto sono una certezza, ma sono regolati da una sfilza di leggi e circolari. Niente paura: qui trovi una sintesi della normativa. Alla fine di ogni paragrafo, trovi il link alla documentazione relativa... articoli e commi a prova di commercialista. Scarica le informazioni, per "scaricare" tranquillo!
Imposte indirette.
L'IVA sui buoni pasto è integralmente detraibile. L'IVA cambia a seconda dell'acquirente:
- azienda: IVA al 4%
- libero professionista (titolari d'azienda e soci, aziende individuali): IVA al 10%
In entrambi i casi l'IVA è detraibile al 100%, come indicato dalla L. n.133/2008, che modifica l’art.19 bis 1 del DPR n.633/72 a decorrere dal 1° settembre 2008.
Scarica il dettaglio della Legge 6 agosto 2008, n. 133
Imposte dirette • Persone fisiche.
I buoni pasto sono esenti da oneri fiscali. Secondo l’Art. 51. Comma 2 del T.U.I.R, i buoni pasto non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. L’eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra invece nella base imponibile.
Scarica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Imposte dirette • Persone giuridiche
I buoni pasto sono deducibili al 100%. Secondo la Circolare Ministeriale n. 6/E del 3 marzo 2009, la deducibilità si applica al "servizio sostitutivo di mensa" effettuato con i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e al servizio di "mensa aziendale diffusa", erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettroniche. Da notare che le somministrazioni di alimenti e bevande (le classiche fatture del ristorante in nota spese) sono deducibili solo al 75%, secondo gli articoli 54 e 109 del DPR n. 917/86.
Scarica la Circolare Ministeriale
Oneri Previdenziali.
I buoni pasto sono esenti da contributi.Secondo il decreto legislativo n. 314/97 il "servizio sostitutivo di mensa" è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.).
Scarica il decreto legislativo n. 314/97
