Day BLOG
Differenza tra fringe e flexible benefits: quale conviene?
La differenza principale tra fringe benefits e flexible benefits riguarda la natura contrattuale, i destinatari e il regime fiscale: i fringe benefit sono beni, servizi o vantaggi (come auto aziendale, voucher spesa o carburante) concedibili anche ad personam entro un tetto esentasse annuale (1.000 euro, elevato a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico nel 2026).
I flexible benefit sono invece piani di spesa e servizi (come istruzione, sanità integrativa o abbonamenti al trasporto) rivolti alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori, totalmente esenti da imposte e contributi senza limiti di importo se regolati da accordi o CCNL. La convenienza dipende dall’obiettivo: i fringe benefit sono ideali per le PMI che cercano flessibilità immediata, mentre i flexible benefit convengono alle aziende strutturate per ottimizzare il costo del lavoro su larga scala.
Indice dei contenuti:
- Prima di tutto, quali sono i benefit aziendali?
- Differenza tra fringe benefits e flexible benefits
- Trattamento giuridico per fringe e flexible benefits: quali differenze ci sono?
- Trattamento fiscale: quali sono le differenze nelle agevolazioni fiscali?
- Differenza tra fringe e flexible benefit a confronto
- Esempi pratici di fringe e flexible benefit
- Impatto sui costi aziendali: fringe vs flexible benefit
- Quali sono i vantaggi di fringe e flexible benefits per aziende e lavoratori?
- Fringe o flexible benefit: quale conviene davvero?
- Erogare fringe benefits e flexible benefits con Day SpA: Day Welfare e Cadhoc
- Conclusione
Prima di tutto, quali sono i benefit aziendali?
Il termine benefit aziendali si usa per indicare quell’insieme di beni, servizi e agevolazioni che vengono offerti dalle aziende ai propri dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Fanno parte della categoria dei benefit:
- mensa aziendale;
- buoni pasto e buoni regalo;
- auto aziendale;
- telefono, computer e tablet aziendali;
- polizze di previdenza complementare;
- assistenza sanitaria;
- buoni per lo shopping e buoni carburante;
- rimborso delle spese sostenute per acquistare gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- somme o rimborsi erogati per l’accesso ai servizi di istruzione da parte dei familiari dei dipendenti (rette di asilo nido, scuola dell’infanzia, doposcuola e centri estivi, spese per l’acquisto di testi scolastici e così via);
- borse di studio riservate ai familiari dei lavoratori;
- abbonamenti a palestre, centri benessere, cinema e teatri;
- somme o prestazioni erogate per i sevizi di cura e assistenza ad anziani e malati non autosufficienti.
A seconda della loro natura giuridica e fiscale, queste agevolazioni vengono suddivise in fringe benefits e flexible benefits.
Differenza tra fringe benefits e flexible benefits
I fringe benefits sono considerati come una remunerazione aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria.
I flexible benefits sono considerati come una retribuzione complementare.
Questa differenza rende diversi anche i trattamenti giuridico e fiscale a cui sono sottoposti i benefit aziendali.
Trattamento giuridico per fringe e flexible benefits: quali differenze ci sono?
I fringe benefits, essendo considerati benefici accessori alla retribuzione ordinaria, possono essere offerti dalle aziende ai singoli dipendenti o a un numero ristretto di lavoratori.
La scelta di erogare questi benefit può essere presa da un’azienda in autonomia, senza che essi siano compresi nella contrattazione collettiva o negli accordi sindacali. In questi casi, la tipologia di agevolazione offerta e le modalità di erogazione vengono inserite nel contratto individuale.
I flexible benefits, data la loro natura di retribuzione complementare al compenso ordinario, non possono essere offerti a un numero ristretto di lavoratori, ma devono essere erogati alla totalità dei dipendenti o a un intero settore o categoria di lavoratori.
I flexible benefits, solitamente sono regolamentati dai Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL) di una determinata categoria o essere il frutto di contrattazioni sindacali di secondo livello.
Trattamento fiscale: quali sono le differenze nelle agevolazioni fiscali?
Sia i fringe che i flexible benefits sono soggetti ad agevolazioni fiscali rilevanti tanto per il lavoratore che li riceve quanto per l’azienda che li eroga. La diversa natura delle due tipologie di benefit aziendali, tuttavia, impone che siano soggette a un differente trattamento fiscale.
I fringe benefits, data la loro natura accessoria, godono di agevolazioni fiscali più limitate rispetto ai flexible benefits. Questi ultimi, invece, hanno maggiori vantaggi fiscali. A stabilire quali siano le agevolazioni fiscali di cui godono i benefit aziendali è il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In particolare, all’articolo 51, vengono stabiliti i criteri per determinare il reddito da lavoro dipendente.
Secondo questi criteri, i fringe benefits concorrono in parte alla formazione del reddito da lavoro dipendente, mentre i flexible benefits sono totalmente esenti dall’imposizione fiscale.
E per le aziende?
Ci sono dei vantaggi e delle differenze nel trattamento fiscale dei benefit aziendali?
I beni, servizi, agevolazioni erogati dalle aziende sotto forma di fringe benefits sono soggetti a imposizione fiscale solo per la parte che eccede i limiti fissati dalla legge.
I beni, servizi e agevolazioni erogati sotto forma di flexible benefits, invece, sono totalmente esenti dall’imposizione fiscale anche per le aziende; a patto, però, che essi vengano erogati per rispettare gli accordi compresi nel CCNL o nelle contrattazioni sindacali di secondo livello.
Se i flexible benefits vengono offerti ai lavoratori per un’iniziativa privata, non sarà possibile ottenere alcuna esenzione ed essi saranno soggetti a tassazione per il loro intero valore.
Differenza tra fringe e flexible benefit a confronto
Per comprendere a colpo d’occhio come orientare la strategia di compensation aziendale, è utile confrontare le due misure lungo le principali variabili operative, contrattuali e fiscali:
| Parametro | Fringe Benefits | Flexible Benefits |
| Riferimento normativo (TUIR) | Art. 51, commi 3 e 4 | Art. 51, comma 2 e Art. 100 |
| Destinatari ammessi | Singoli collaboratori (ad personam) o gruppi | Totalità dei dipendenti o categorie omogenee |
| Fonte istitutiva | Accordo individuale, policy o decisione del datore di lavoro | CCNL, contrattazione aziendale/territoriale o regolamento |
| Soglia di esenzione fiscale | Fino a 1.000 € (elevata a 2.000 € con figli a carico nel 2026) | Nessun tetto monetario predefinito |
| Tassazione oltre soglia | L’intero valore diventa imponibile se si supera il tetto | Totale esenzione se erogati in conformità al TUIR |
| Modalità di utilizzo | Assegnazione di beni specifici o voucher acquisto | Conto welfare con paniere di servizi a scelta libera |
Esempi pratici di fringe e flexible benefit
Le due formule si distinguono nella pratica quotidiana per le tipologie di beni o rimborsi che mettono a disposizione del personale.
Tra gli esempi più diffusi di fringe benefit rientrano:
- Auto aziendale ad uso promiscuo: concessa sia per l’attività lavorativa sia per il tempo libero del lavoratore, con valore convenzionale calcolato secondo i parametri ACI;
- Buoni acquisto e carte regalo: voucher come i buoni Cadhoc di Day, utilizzabili per carburante, elettronica o spesa quotidiana entro il tetto annuale di esenzione;
- Rimborsi per utenze domestiche: quote per le bollette di luce, gas e acqua o per il canone di locazione della prima casa;
- Dispositivi digitali: smartphone, tablet e computer portatili aziendali utilizzabili anche per fini personali.
Tra i principali flexible benefit troviamo invece:
- Rimborsi per l’istruzione: rette per asili nido, scuole materne, università, libri di testo, mense scolastiche e centri estivi per i figli dei dipendenti (art. 51, comma 2, lett. f-bis);
- Assistenza sanitaria integrativa: versamenti a fondi o casse con finalità assistenziali e rimborsi per visite specialistiche ed esami diagnostici;
- Previdenza complementare: contributi versati a fondi pensione negoziali o aperti in aggiunta a quelli ordinari;
- Cultura, benessere e sport: abbonamenti a palestre, corsi di lingue o informatica, ingressi a teatri, musei e viaggi ricreativi (art. 51, comma 2, lett. f);
- Cura di familiari anziani o non autosufficienti: contributi e rimborsi per badanti, assistenza domiciliare o rette di ricovero in residenze sanitarie assistite (RSA).
Impatto sui costi aziendali: fringe vs flexible benefit
L’introduzione di strumenti di welfare incide in modo diretto sulla gestione del conto economico e sul cuneo fiscale d’impresa.
Un aumento retributivo monetario erogato in busta paga comporta per il datore di lavoro un costo contributivo INPS e assicurativo INAIL pari a circa il 30-33% oltre la cifra lorda. Per il lavoratore, tale cifra viene erosa dall’aliquota marginale IRPEF (compresa tra il 23% e il 43%) e dalle addizionali locali.
Con i fringe benefit:
- Il costo sostenuto dall’azienda è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 95 del TUIR come costo per prestazioni di lavoro.
- Fino alla soglia di 1.000 euro (o 2.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico), il dipendente riceve l’importo pulito, senza trattenute fiscali né contributive.
- L’azienda deve monitorare con attenzione il cumulo annuale: il superamento anche di un solo euro rispetto alla soglia fa perdere l’intera esenzione, trasformando tutto l’importo in reddito imponibile soggetto a ritenute e contributi.
Con i flexible benefit:
- Se il piano deriva da un accordo sindacale o da un regolamento aziendale che configuri un obbligo negoziale, i costi sono deducibili al 100% ai fini IRES per l’azienda (art. 95, comma 1 del TUIR), senza limitazioni di spesa.
- I valori erogati sono del tutto esenti da contribuzione previdenziale per l’azienda e da IRPEF per il dipendente.
- In assenza di accordo o regolamento vincolante (pura liberalità unilaterale del datore di lavoro), la deducibilità per l’azienda rientra nei limiti dell’articolo 100 del TUIR, pari al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Quali sono i vantaggi di fringe e flexible benefits per aziende e lavoratori?
Offrire benefit aziendali ai propri dipendenti rappresenta un importante vantaggio per il datore di lavoro che, grazie ad essi, può:
- aumentare la produttività della propria impresa;
- ammortizzare la spesa sostenuta per l’erogazione dei benefit attraverso le agevolazioni fiscali;
- ridurre il turnover;
- ridurre i fenomeni di assenteismo;
- attirare nuovi talenti.
I vantaggi per dipendenti e collaboratori non sono rappresentati solo dai benefit in sè. Grazie ad essi, un lavoratore può migliorare il proprio work-life balance e la qualità della vita in generale.
Inoltre, la possibilità di convertire il premio di produttività in welfare aziendale invece di ricevere una somma di denaro in busta paga:
- consente di accedere ad un ampio paniere di beni e servizi;
- si traduce in un maggior potere d’acquisto, dal momento che i benefit aziendali sono soggetti a tassazioni agevolata.
Fringe o flexible benefit: quale conviene davvero?
La scelta tra le due opzioni non impone necessariamente una soluzione a discapito dell’altra, ma dipende dalla dimensione dell’organizzazione e dagli scopi del piano retributivo.
Nelle microimprese e nelle piccole aziende (fino a 15-20 collaboratori), la formula del fringe benefit risulta spesso la più conveniente. Permette all’imprenditore di premiare singoli profili chiave o l’intero staff in modo rapido, senza dover avviare contrattazioni sindacali o gestire piattaforme complesse. Un buono acquisto o un rimborso utenze erogato a fine anno assicura liquidità immediata al lavoratore con un carico burocratico minimo.
Nelle aziende strutturate e nelle medie-grandi imprese, i flexible benefit offrono i ritorni migliori. Consentono di gestire budget considerevoli per centinaia di dipendenti senza il rischio di superare le soglie di esenzione annuale dei fringe. Inoltre, garantiscono la totale deducibilità dei costi e rispondono agli obblighi imposti dai rinnovi dei principali CCNL (come Metalmeccanica, Telecomunicazioni o Chimica).
Per i dipendenti, i flexible benefit garantiscono generalmente un valore percepito superiore. Invece di ricevere un bene predefinito dall’azienda, ogni lavoratore accede a un credito welfare e seleziona i servizi più affini al proprio stile di vita e nucleo familiare: chi ha figli predilige l’istruzione, i profili più giovani possono optare per viaggi, sport o trasporti, mentre i lavoratori senior possono rafforzare previdenza e coperture sanitarie. Nelle politiche retributive più efficaci, le due soluzioni convivono: il flexible benefit copre la spesa continuativa per la famiglia, mentre una quota residua di fringe benefit copre gli acquisti personali e lo shopping.
Erogare fringe benefits e flexible benefits con Day SpA: Day Welfare e Cadhoc
Sono sempre di più le aziende, anche PMI, che riconoscono il valore del welfare aziendale e l’importanza di offrire delle agevolazioni ai propri dipendenti.
Day SpA mette a disposizione Day Welfare e Cadhoc, due strumenti nati appositamente per rispondere alle esigenze di quelle imprese che vogliono offrire dei servizi di welfare ai propri collaboratori.
Day Welfare è la piattaforma che permette di gestire in modo semplice ed efficiente i piani di welfare per aziende piccole e grandi.
Cadhoc è il buono acquisto cartaceo o digitale che consente di erogare con facilità i benefit previsti dai Contratti Collettivi di lavoro: è esente da IVA, oneri fiscali e previdenziali ed è deducibile al 100% per l’azienda ed esente per i dipendenti (se non supera la soglia dei fringe benefit confermata per il 2026 a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri). Può essere usato in oltre 30.000 esercizi tra negozi fisici ed e-commerce.
Conclusione
Comprendere la differenza tra fringe e flexible benefits consente alle aziende di costruire pacchetti retributivi capaci di ottimizzare il costo del lavoro e massimizzare il benessere dei dipendenti. Valutare le caratteristiche della propria organizzazione e affidarsi a partner specializzati permette di individuare la combinazione più vantaggiosa tra flessibilità immediata e pianificazione di lungo termine.