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Buoni pasto e smart working: si ha diritto a riceverli?
Buoni Pasto

Chi lavora in smart working ha diritto ai buoni pasto?

L’utilizzo sempre più diffuso dello smart working ha generato diversi quesiti sui diritti dei dipendenti che ne usufruiscono. Uno di questi riguarda l’erogazione dei buoni pasto. Ecco cosa sapere.

Lo smart working è una modalità di lavoro agile che sempre più aziende decidono di concedere ai propri dipendenti. Secondo la legge, il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento dei dipendenti che si recano in sede ogni giorno. Tuttavia, la normativa non specifica se tale trattamento riguardi anche i buoni pasto e la giurisprudenza spesso ne nega il diritto, anche se con alcune eccezioni.

La tua azienda ti ha proposto di lavorare in smart working e vuoi sapere se hai diritto ad usufruire dei buoni pasto? Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

 

 

Buoni pasto e smart working

Questa modalità di lavoro è sempre più impiegata dalle imprese in quanto rende possibile un maggiore equilibrio fra lavoro e vita personale favorendo, di conseguenza, un maggiore benessere del dipendente.

Mentre in passato i lavoratori potevano svolgere il proprio impiego esclusivamente all’interno delle aziende, oggi sono sempre di più le persone che scelgono di svolgere il proprio lavoro quotidiano da remoto, almeno per parte della settimana. Questo perché tale modalità di lavoro alleggerisce le problematiche legate ai vincoli di orario e di luogo.

E aumenta il numero di aziende che si rende conto dei benefici che comporta offrire ai dipendenti la possibilità di lavorare da remoto e gestire il proprio lavoro con maggiore autonomia.

Lo smart working, infatti, presenta indubbi vantaggi per un lavoratore, dato che non richiede la sua presenza fisica in azienda e gli garantisce una maggiore flessibilità sia per quanto riguarda la scelta dell’orario di lavoro, sia per quanto riguarda la sede dove svolgere la propria prestazione lavorativa. Che può essere, ad esempio, la propria casa, un bar o uno spazio in coworking.

I buoni pasto sono tra gli strumenti più utilizzati da imprese e aziende. Vengono erogati ai dipendenti che si trovano a consumare i pasti fuori casa durante le ore lavorative. Sono molto apprezzati anche dagli stessi lavoratori, in quanto permettono di ottenere un risparmio ragguardevole sulla spesa sostenuta per i pasti. Spesa che incide notevolmente sullo stipendio di chi si ritrova a mangiare fuori casa ogni giorno.

Per questo, uno dei dubbi che più di frequente sorgono in coloro che vorrebbero lavorare in modalità agile è se, anche operando in smart working, potranno continuare a ricevere i buoni pasto e a poter godere di questa opportunità o se rischiano che l’azienda decida la sospensione della loro erogazione.

Spesso, infatti, viene fatta la considerazione che, svolgendo la propria mansione a casa, il lavoratore non abbia la necessità di acquistarsi il pranzo e, quindi, non abbia diritto ad usufruire del buono pasto.

Ma le cose stanno davvero così?

 

La normativa sui buoni pasto

Iniziamo col dire che, nonostante i buoni pasto siano un’agevolazione prevista dalla legge (come indennità sostitutiva di mensa), nessuna azienda è tenuta a corrisponderli ai propri dipendenti qualora non disponga di una mensa aziendale, in quanto essi non hanno una natura retributiva ma rappresentano un’erogazione a carattere assistenziale.

Pertanto, sono considerati benefici accessori (i cosiddetti fringe benefit). Un’impresa è tenuta a erogarli solo nel caso in cui siano previsti dai contratti collettivi nazionali delle varie categorie.

Fatta questa premessa, entriamo più nello specifico e andiamo a vedere cosa dice la normativa su buoni pasto e smart working.

Per capire se, secondo la legge, un lavoratore abbia diritto o meno a ricevere i buoni pasto anche operando in smart working, bisogna fare riferimento non solo alle norme che regolano l’erogazione di questo tipo di agevolazione, ma anche alla legge che regola il lavoro agile.

Iniziamo dai buoni pasto. La norma che ne regola le modalità di erogazione e la fruizione è il Decreto 122 del 7 giugno 2007. Tale decreto individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa attraverso l’uso dei buoni pasto e stabilisce i requisiti per l’erogazione degli stessi.

In particolare, al comma C dell’articolo 4, il decreto stabilisce che hanno diritto a ricevere i buoni pasto solo coloro che prestano lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo. Tale diritto è esteso anche alle risorse che abbiano instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione non subordinato.

Anche se lo smart working non è espressamente citato, questa definizione non ha vincoli particolarmente stringenti e lascia ampio spazio di interpretazione, specialmente nella parte in cui dice che si ha diritto a ricevere il buono pasto anche qualora l’orario giornaliero di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.

Per avere una risposta più esaustiva, proviamo a vedere cosa dice la Legge n° 81 del 22 maggio 2017 che, al capo II, dà precise disposizioni in merito al lavoro agile.

Il comma 1 dell’articolo 20, in particolare, afferma che il lavoratore che svolge la propria occupazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti delle risorse che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda.

In questo caso, pur non avendo un preciso riferimento ai buoni pasto, la norma può essere interpretata a favore del rilascio dei buoni pasto anche allo smart worker, in quanto quest’ultimo ha diritto al medesimo trattamento del lavoratore che svolge la propria occupazione esclusivamente all’interno dell’azienda.

Sempre nella stessa legge, all’articolo 19, viene specificato inoltre che le modalità di lavoro agile devono essere regolamentate da un accordo individuale scritto tra il datore di lavoro e il proprio dipendente. Tale accordo può comprendere anche l’erogazione dei buoni pasto.

Dunque possiamo concludere che i buoni pasto non sono espressamente concessi durante lo smart working, ma non sono neanche espressamente vietati.

La scelta su cosa fare dipende quindi solo ed esclusivamente dall’azienda.

 

Il datore può comunque erogare i buoni pasto?

Come abbiamo visto, la normativa che disciplina l’erogazione dei buoni pasto è piuttosto ampia e lascia ampia discrezionalità ai datori di lavoro.

Anche se non li obbliga a erogare i buoni pasto (a meno che non siano compresi nei contratti collettivi nazionali), essi possono decidere autonomamente di offrire questo bonus ai propri dipendenti.

La stessa normativa, sebbene non faccia specifico riferimento allo smart working, lascia intendere che anche i dipendenti che operano da remoto abbiano diritto a ricevere questo tipo di prestazione.

Molte aziende scelgono di erogare i buoni pasto anche alle risorse che svolgono la propria attività in via telematica, in quanto sanno benissimo che questi dipendenti non lavorano solo da casa, ma si spostano anche in spazi di coworking o in altre sedi aziendali. C’è da dire poi che anche quando il lavoratore si trova nella propria abitazione, si ritrova a consumare i pasti durante l’orario di lavoro, perciò potrebbe comunque avere diritto al buono pasto.

Altre aziende, invece, ritengono che, operando da casa, il proprio dipendente non abbia bisogno di spendere soldi per il pasto, perciò il buono pasto non gli sarebbe necessario, così come il servizio di mensa aziendale.

A volte, sono gli stessi accordi sindacali a limitare la possibilità di uno smart worker di ottenere i buoni pasto.

I dipendenti privati, quindi, devono rifarsi ai contratti individuali e collettivi propri della propria azienda e del proprio settore per sapere se hanno diritto al riconoscimento dei buoni pasto anche qualora lavorino da remoto.

Starà al datore di lavoro stabilire se un lavoratore che opera in smart working abbia diritto ai buoni pasto.

Se stai già lavorando in smart working o stai per iniziare a farlo, controlla cosa prevede il contratto collettivo nazionale del tuo settore, e l’accordo che hai stipulato con la tua azienda, per verificare che all’interno degli stessi siano compresi anche i buoni pasto e quindi anche tu abbia diritto ad usufruirne. Vuoi approfondire questo argomento? Ecco cosa sapere:

 

  • Se il buono pasto è incluso nella contrattazione collettiva o nel contratto individuale, è possibile riceverlo anche lavorando in smart working. In tal caso, infatti, qualsiasi modifica contrattuale deve essere concordata fra le parti e potrebbe essere necessario un accordo sindacale. In seguito vedremo alcune eccezioni;
  • Se si tratta invece di un’erogazione concessa autonomamente dall’azienda, questa può essere modificata con un atto unilaterale o interno. Per fare un esempio, la sentenza di Cassazione 16135/2020 precisa che anche nel caso in cui il buono pasto sia una prestazione erogata come prassi aziendale da diversi anni, il datore di lavoro può interromperla in qualsiasi momento, senza che il dipendente possa pretenderne il diritto. Quando l’erogazione di buoni pasto è prevista dal regolamento aziendale, l’obbligo può essere variato unilateralmente dal datore di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti nel regolamento.

 

Per concludere, nonostante non ci sia alcuna legge che obblighi i datori di lavoro a corrispondere i buoni pasto, sussistono ancora tutte le agevolazioni fiscali. Infatti, fornire dei benefit sotto forma di buono pasto non comporta un aumento dei costi o una tassazione aggiuntiva e sono comunque possibili sia le detrazioni dell’IVA sull’acquisto sia le deduzioni.

Trattandosi di un’integrazione del reddito che non è sottoposta a tassazione, l’erogazione dei buoni pasto rimane un benefit estremamente apprezzato dal lavoratore, che avrà modo di utilizzarlo senza commissioni aggiuntive presso ristoranti, supermercati e locali tamponando così le spese personali.

Cosa dice la sentenza del Tribunale di Venezia del 2020?

Nel decreto 3463 dell’8 luglio 2020 il Tribunale di Venezia ha affermato che, alla luce del fatto che il buono pasto tecnicamente non fa parte della retribuzione del dipendente da un punto di vista normativo, il suo diritto a ricevere questo benefit non sussiste. Ma cosa è successo di preciso?

 

Nel 2020 la Federazione Metropolitana della FP CGIL di Venezia ha presentato un ricorso al Tribunale nei confronti del Comune di Venezia per non aver riconosciuto l’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in smart working durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, senza previa contrattazione con le varie organizzazioni sindacali. Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:

  • come previsto dagli articoli 45 e 46 del CNNL Regioni e Autonomie Locali del 14 settembre 2000, per la maturazione del buono pasto è necessario che l’orario di lavoro sia strutturato con scadenze orarie specifiche e che il dipendente consumi il pranzo o il pasto in generale fuori dall’orario di lavoro;
  • come disposto dall’articolo 87, comma 1 del decreto legislativo 18/2020 e dal DPCM dell’11/03/2020, il lavoro agile è stato imposto per legge alle pubbliche amministrazioni come modalità ordinaria di lavoro. Di conseguenza, non si è trattata propriamente di una scelta dell’ente sul modo di organizzare gli uffici e, pertanto, non è stata oggetto di informativa sindacale;
  • ai sensi della sentenza n.31137/2019 della Cassazione, i buoni pasto sono dei bonus facenti parte del welfare aziendale con lo scopo di conciliare le esigenze del dipendente con il lavoro e sono conseguenti alla tipologia di organizzazione del lavoro – ad esempio, nel caso di una pausa pranzo ridotta. Nel caso del lavoro agile, il lavoratore ha tutto il tempo per organizzare i propri tempi di lavoro e pertanto l’obbligo a carico dell’azienda non sussiste.
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